DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 GENNAIO 1986 N. 186 (1)
Approvazione del nuovo statuto dell’Accademia delle Scienze di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
visto lo statuto dell’Accademia delle Scienze di Ferrara, approvato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1312, e modificato con D.P.R. 29 maggio 1981, n. 893; vista la delibera dell’Assemblea generale dei Soci Ordinari dell’8-9 novembre 1984, concernente le modifiche al vigente statuto; vista l’istanza del presidente dell’Accademia suddetta del 6 dicembre 1984, intesa ad ottenere l’approvazione delle modifiche apportate al vigente statuto; visto l’art. 16 del codice civile; visto il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali,
DECRETA
Art. 1 – E’ approvato il nuovo testo di statuto dell’Accademia delle Scienze di Ferrara, deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci Ordinari dell’8-9 novembre 1984, annesso al presente decreto e firmato, d’ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
Art. 2 – Il vigente statuto dell’Accademia delle Scienze di Ferrara, approvato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1312, e modificato con D.P.R. 29 maggio 1981, n. 893, e’ abrogato.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 29 gennaio 1986.
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(1) Registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 1986, registro n. 10, foglio n. 328, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 113, del 17 maggio 1986.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 DICEMBRE 1990 (2)
Modificazioni dello statuto dell’Accademia delle Scienze di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
visto il R.D. 19 settembre 1935, n. 1785, contenente l’erezione in ente morale dell’Accademia delle Scienze, con sede in Ferrara; visto il D.P.R. 29 gennaio 1986, n. 186, con cui e’ stato modificato lo statuto dell’Accademia delle Scienze di Ferrara; vista l’istanza del Presidente dell’Accademia medesima in data 21 dicembre 1989, intesa ad ottenere la modifica e l’integrazione degli articoli 7, 18, 24 e 25; visto il verbale dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci Ordinari dell’Accademia del 12 maggio 1989; visto l’art. 16 del codice civile; udito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali.
DECRETA
Articolo unico
Gli articoli 7, 18, 24 e 25 del vigente statuto dell’Accademia delle Scienze, con sede in Ferrara, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1986, vengono così modificati e integrati:
Art. 7, ultimo comma: “Viene considerato dimissionario il socio che non abbia corrisposto la quota sociale, nonostante gli inviti a provvedervi inviatigli dal Tesoriere-Economo. Spetta al Consiglio Direttivo prendere atto delle dimissioni per il motivo di cui sopra”;
Art, 18, ultimo comma: “I nominati entrano in carica il primo novembre successivo.”
Art, 24: “Il Tesoriere-Economo cura la riscossione delle entrate, paga per mezzo di mandati le spese, tiene la contabilità e conserva la relativa documentazione”;
Art. 25, lettera c): “redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, compilati per anno solare”.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà, quindi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Dato a Roma addì 27 dicembre 1990.
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(2) Registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 1991, registro Ministero Beni Culturali e Ambientali numero 5, foglio 250, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 68, del 21 marzo 1991.
STATUTO
Titolo I – Scopo ed organizzazione dell’Accademia
Art. 1 – L’Accademia delle Scienze di Ferrara, fondata come Accademia delle Scienze Mediche e Naturali nell’anno 1823, insignita nell’anno 1847 di decorazione accademica (Nummus Aureus) per i Soci attivi dal Sovrano Pontefice Pio IX, eretta in ente morale con decreto reale n. 1785 del 19 settembre 1935 e modificata nell’attuale sua composizione con decreto n. 297 del 14 febbraio 1938, ha per scopo l’incremento delle scienze.
Essa e’ divisa in tre Classi:
1) Scienze Mediche;
2) Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Naturali;
3) Scienze Giuridiche, Economiche, Storiche, Morali.
Art. 2 – Sono organi dell’Accademia l’Assemblea generale dei Soci Ordinari, le tre Classi, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori.
Ad ogni Classe e’ preposta una Commissione, composta dal Presidente, dal Consigliere di Classe e da tre Soci Ordinari appartenenti alla stessa Classe.
Art. 3 – L’Accademia e’ composta di membri Ordinari, Corrispondenti, Aggregati ed Onorari.
Art. 4 – L’Accademia pubblica annualmente i propri “Atti”, nei quali vengono inseriti i verbali delle sedute,le memorie originali od i relativi riassunto, le conferenze, l’elenco delle pubblicazioni periodiche inviate in cambio e in omaggio, nonché l’elenco dei Soci.
Art. 5 – L’Accademia svolge i suoi lavori scientifici in sedute ordinarie a Classi separate o a Classi riunite.
Art. 6 – Le entrate dell’Accademia sono costituite dalle quote annuali dei Soci Ordinari e dei Soci Aggregati, dai redditi del patrimonio acquisito, dagli eventuali lasciti e dagli eventuali contributi annui elargiti dallo Stato e da Enti pubblici e privati nonché da qualsiasi altro munifico donatore.
Art. 7 – I contributi dei Soci Ordinari e Aggregati, commisurati al prevedibile fabbisogno di ciascun anno accademico, sono deliberati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea generale ordinaria prevista dall’art. 13.
Viene considerato dimissionario il socio che non abbia corrisposto la quota sociale, nonostante gli inviti a provvedervi inviatigli dal Tesoriere-Economo. Spetta al Consiglio Direttivo prendere atto delle dimissioni per il motivo di cui sopra.
Titolo II – Dei Soci
Art. 8 – Può essere nominato Socio Ordinario colui il quale, per produzione, opere o per attività scientifiche svolte, dia affidamento di poter contribuire attivamente ed efficacemente agli scopi istitutivi dell’Accademia.
A Soci Corrispondenti possono essere nominati coloro, italiani o stranieri, i quali, pur presentando requisiti analoghi a quelli richiesti per la nomina a Socio Ordinario, lascino presumere l’impossibilita’ di una assidua partecipazione alla vita dell’Accademia.
A Soci Aggregati possono essere nominati coloro i quali, per provata consuetudine di studi, dimostrino attitudini ad attivitàaccademiche.
A Soci Onorari possono essere nominate personalità, italiane o straniere, notoriamente eminenti nel campo scientifico. Può essere nominato anche un Presidente Onorario nella persona di chi, oltre ad avere i requisiti per la nomina a Socio Onorario, abbia acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell’Accademia.
Tanto i Soci Ordinari quanto gli Aggregati debbono avere la residenza o svolgere la loro principale attività in Provincia di Ferrara.
Art. 9 – I Soci Ordinari e Onorari non possono superare il numero di 90 per i primi e di 20 per i secondi. Ad ogni Classe spettano 30 seggi.
Di Soci Corrispondenti, salvo il disposto dell’art. 12, non se ne possono nominare più di 12 nell’anno, di cui 4 per ogni Classe.
Art. 10 – L’ammissione all’Accademia deve avvenire su proposta di due Soci Ordinari i quali illustrano in una relazione alla Presidenza i titoli e il grado di preparazione scientifica del candidato.
La Commissione di Classe, di cui all’art. 2, vaglia i titoli e da’ il suo parere sulla proposta stessa.
In caso affermativo la nomina viene sottoposta per l’approvazione all’Assemblea, la quale delibera a maggioranza di voti e con voto segreto.
La deliberazione di nomina dei nuovi Soci e’ comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, affinché possa provvedere per ciascun Socio alla emanazione del relativodecreto.
Art. 11 – I Soci Aggregati, quando abbiano svolto una notevole attività accademica mediante comunicazioni scientifiche ed una effettiva partecipazione alla vita scientifica della propria Classe, sono presi singolarmente in considerazione, per il passaggio alla categoria dei Soci Ordinari, dalla Commissione di cui agli artt. 2 e 10.
Titolo III – Diritti del Soci
Art. 12 – Ai Soci Ordinari spetta:
– il pieno esercizio dell’attività accademica; il diritto di voto senza nessuna esclusione;
– il diritto di eleggibilità alle cariche sociali; il diritto di fregiarsi dell’insegna accademica (Nummus Aureus);
– il diritto di assumere il titolo di Corrispondente qualora non conservino più i requisiti di cui all’art. 8 o siano nell’impossibilita’ di partecipare assiduamente alla vita dell’Accademia.
I Soci Corrispondenti possono intervenire alle sedute scientifiche, presentare memorie e partecipare alle discussioni. Hanno diritto di voto per i problemi scientifici.
I Soci Aggregati intervengono alle sedute scientifiche, possono presentare memorie e partecipare alle discussioni.
I Soci Onorari hanno diritto di partecipare, con piena attività, alle sedute scientifiche. Nell’occasione della loro prima partecipazione e’ conferito il “Nummus Aureus”.
Titolo IV –Dell’Assemblea
Art. 13 – All’Assemblea generale dei Soci Ordinari delle tre Classi riunite, che e’ sovrana in materia statutaria, spettano:
a) in convocazione ordinaria: le deliberazioni riguardanti l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la nomina dei Soci, la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo con assegnazione delle singole cariche, la nomina dei Revisori dei conti, la eventuale nomina del Presidente Onorario e la nomina delle varie Commissioni, nonché l’iniziativa delle modifiche statutarie;
b) in convocazione straordinaria le modifiche statutarie, la disciplina dei Soci e quant’altro non forma oggetto di convocazione ordinaria o non sia specificatamente attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Le Assemblee di prima convocazione deliberano con la presenza di almeno la metà dei Soci Ordinari e(l a maggioranza assoluta costituita dalla metà più uno dei votanti, fatta esclusione delle modifiche statutarie per le quali occorre la maggioranza di almeno due terzi dei votanti e della nomina alle cariche sociali per le quali occorra la maggioranza prevista dall’articolo 18.
Le Assemblee di seconda convocazione, che non possono essere indette per lo stesso giorno di quelle di prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta esclusione per le modifiche statutarie, per le quali occorre la presenza di almeno un terzo dei Soci Ordinari. I singoli oggetti sono approvati con le stesse maggioranze stabilite per la prima convocazione.
Art. 15 – Qualora si debba decidere di questioni attinenti alle singole Classi o alla composizione dell’Accademia, ogni Classe dispone di un solo voto. Le votazioni, in tal caso, sono effettuate in Assemblea generale per separazione di Classi e la maggioranza di ogni singola Classe, da raggiungere con le modalità previste per la votazione a Classi riunite, esprime il voto della Classe.
Art. 16 – L’Assemblea ordinaria si convoca annualmente al principio dell’anno accademico che ha inizio il l’ novembre e termina il 31 ottobre. Le adunanze straordinarie possono convocarsi di iniziativa dell’Assemblea ordinaria per le modifiche statutarie ed in corso di anno accademico ad iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei Soci Ordinari previa richiesta scritta.
Art. 17 – I Soci sono convocati mediante invito contenente l’ordine del giorno.
Titolo V – Delle cariche
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo e’ composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Vice Segretario, tre Consiglieri (uno per ciascuna Classe), un Bibliotecario e un Tesoriere.
La nomina delle cariche suddette, dei componenti delle Commissioni di Classe e dei Revisori dei conti di cui all’art. 27, si effettua ogni due anni entro il mese di giugno a scrutinio segreto e con la maggioranza di almeno due terzi del votanti.
Il Presidente e il Vice Presidente sono scelti a turno fra le tre Classi ed appartengono sempre a Classi diverse. La loro nomina e’ comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali affinché possa ricevere solenne riconoscimento con decreto del Capo dello Stato.
I nominati entrano in carica il primo novembre successivo.
Art. 19 – Il Presidente regge l’Accademia e la rappresenta; presiede a tutte le adunanze; fissa le date delle varie convocazioni; firma i verbali, i diplomi ed ogni altro atto o documento; espone all’inizio dell’anno accademico la relazione generale sull’attività scientifico-morale ed economico-amministrativa dell’anno decorso.
Art. 20 – Il Vice Presidente ha tutte le prerogative e i doveri del Presidente se questi e’ assente o nella impossibilità di esercitare la sua carica.
Art. 21 – Il Segretario tiene la corrispondenza, partecipa alle nomine, controfirma i diplomi, spedisce le lettere di invito alle sedute, redige e controfirma i verbali delle medesime, tiene il protocollo generale ed il registro dei mandati di pagamento e si mantiene in rapporto con il Presidente ed il Tesoriere-Economo per la attuazione dei necessari provvedimenti di indole economica.
E’ redattore degli Atti dell’Accademia dei quali cura la pubblicazione.
Art. 22 – Il Vice Segretario fa le veci del Segretario se egli e’ assente o impossibilitato ad intervenire.
Art. 23 – Il Bibliotecario ha in custodia l’archivio e la Biblioteca, cura la loro buona tenuta e conservazione, registra le memorie ed i libri venuti in dono e si occupa del cambio degli Atti dell’Accademia con quelli di altri Istituti e coi periodici scientifici.
Art. 24 – Il Tesoriere-Economo cura la riscossione delle entrate, paga per mezzo di mandati le spese, tiene la contabilità e conserva la relativa documentazione.
Art. 25 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) si raduna periodicamente su invito del Presidente;
b) esamina i problemi scientifici, economici ed amministrativi riguardanti la vita dell’Accademia e formula proposte da sottoporre all’esame dell’Assemblea, anche con la collaborazione delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 10;
c) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, compilati per anno solare.
Per la validità delle deliberazioni consiglieri e’ sufficiente la maggioranza assoluta. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 26 – Il Consiglio Direttivo rimane in carica un biennio. I suoi componenti non sono rieleggibili immediatamente nella stessa carica, ad eccezione del Segretario e del Bibliotecario che possono essere rieletti nella stessa carica.
Alle vacanze che dovessero verificarsi durante il corso del biennio fra i componenti il Consiglio Direttivo e’ provveduto con elezioni suppletive.
Art. 27 – La revisione dei conti e’ affidata collegialmente a tre Soci Ordinari (uno per ciascuna Classe) i quali riferiscono all’Assemblea in occasione della annuale approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
I Revisori predetti non fanno parte del Consiglio Direttivo.
Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali
Art. 28 – Nel numero dei Soci Ordinari di cui all’art. 9 non si computano tutti gli Ordinari esistenti al 31 dicembre 1954.
Le vacanze che si verificheranno fra questi ultimi non saranno coperte.
Art. 29 – Le modifiche (*) agli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 25, 26 del presente Statuto, approvate dalla Assemblea generale dei Soci Ordinari dei giorni 8 e 9 novembre 1984, vengono applicate Immediatamente dopo la pubblicazione del Decreto Presidenziale di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(*) Riferimento allo statuto di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1312, e n. 29 maggio 1981, n. 893.