Statuto
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI FERRARA ETS
Titolo I – Scopo e organizzazione dell’Accademia
Art. 1
L’Accademia delle Scienze di Ferrara, fondata come Accademia delle Scienze Mediche e Naturali nell’anno 1823, insignita nell’anno 1847 di decorazione accade-mica (Nummus Aureus) per i soci attivi dal sovrano pontefice Pio IX, è stata eretta in ente morale con decreto reale n. 1785 del 19 settembre 1935 e modificata nell’attuale sua composizione con decreto reale n. 297 del 14 febbraio 1938.
L’Accademia ha sede nel Comune di Ferrara. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modifica dello Statuto. L’Accademia persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, e in particolare:
a) la ricerca scientifica;
b) l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
Essa è divisa in tre Classi:
1) Scienze mediche;
2) Scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali;
3) Scienze giuridiche, economiche, storiche, morali.
Art. 2
Sono organi dell’Accademia: l’Assemblea generale dei soci ordinari, le tre Classi, il Consiglio direttivo, il Presidente e l’Organo di controllo se nominato ex art 30 d. lgs. 117 /17.
Ad ogni Classe è preposta una Commissione, composta dal Presidente, dal Consigliere di classe e da tre soci ordinari appartenenti alla stessa classe.
Art. 3
L’Accademia è composta di soci ordinari, corrispondenti e onorari.
Assume la qualifica di socio sostenitore il socio che contribuisce al bilancio con una quota annuale d’importo superiore come previsto dall’art. 7.
Art. 4
L’Accademia pubblica annualmente i propri Atti in formato cartaceo o in alternativa online, nei quali vengono inseriti i verbali delle sedute, le memorie originali o i relativi riassunti, le conferenze, nonché l’elenco dei soci.
Art. 5
L’Accademia svolge i suoi lavori scientifici in sedute ordinarie a Classi separate o a Classi riunite.
Art. 6
Il patrimonio dell’Accademia è costituito dai beni, mobili e immobili di proprietà dell’ente, provenienti da contributi dei soci e delle quote associative dei soci ordinari, dai redditi del patrimonio acquisito, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità ed eventuali lasciti di qualsiasi donatore e dalle eccedenze di bilancio.
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente statuto all’art. 1.
È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Art. 7
I contributi dei soci ordinari e sostenitori, commisurati al prevedibile fabbisogno di ciascun anno accademico, sono deliberati, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea generale ordinaria prevista dall’art. 12.
Viene considerato dimissionario il socio che non abbia corrisposto la quota sociale, nonostante gli inviti a provvedervi inviatigli dal Tesoriere. Spetta al Consiglio direttivo prendere atto delle dimissioni per il motivo di cui sopra.
Il socio può recedere in qualsiasi momento dall’Accademia dandone comunica-zione scritta al Consiglio direttivo.
Titolo II – Dei Soci
Art. 8
Possono essere nominati soci ordinari coloro che, per produzione, opere o per attività scientifiche svolte, dia affidamento di poter contribuire attivamente ed efficacemente agli scopi istitutivi dell’Accademia.
Possono essere nominati soci corrispondenti, italiani o stranieri, coloro che, pur presentando requisiti analoghi a quelli richiesti per la nomina a socio ordinario, lascino presumere l’impossibilità di una assidua partecipazione alla vita dell’Accademia.
Possono essere nominati soci onorari personalità, italiane o straniere, notoriamente eminenti nel campo scientifico. Può essere nominato anche un Presidente onorario nella persona di chi, oltre ad avere i requisiti per la nomina a socio onorario, abbia acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell’Accademia. Il Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Ferrara è socio onorario dell’Accademia delle Scienze e mantiene tale qualifica anche dopo la cessazione dell’incarico.
I soci ordinari debbono avere la residenza o il domicilio o svolgere un’attività professionale in Provincia di Ferrara.
Art. 9
I soci ordinari e onorari non possono superare il numero di 180. Ad ogni Classe spettano 60 seggi.
Art. 10
L’ammissione all’Accademia deve avvenire su domanda del candidato e su presentazione di due soci ordinari i quali illustrano in una relazione alla presidenza i titoli e il grado di preparazione scientifica del candidato.
La Commissione di classe, di cui all’art. 2, vaglia i titoli e dà il suo parere sulla proposta stessa.
In caso affermativo la nomina viene sottoposta per l’approvazione all’Assemblea, la quale delibera a maggioranza di voti e con voto segreto.
La deliberazione di nomina dei nuovi soci è comunicata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, affinché possa provvedere per ciascun socio alla emanazione del relativo decreto e all’iscrizione nel libro dei soci.
Il candidato cui sia stato comunicato il rigetto della domanda di ammissione può chiedere entro 60 giorni che sull’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea nella prima adunanza successiva.
Titolo III – Diritti del Soci
Art. 11
Ai soci ordinari spetta:
a) il pieno esercizio dell’attività accademica; il diritto di voto senza nessuna esclusione;
b) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali; il diritto di fregiarsi dell’insegna accademica (Nummus Aureus);
c) il diritto di assumere il titolo di corrispondente qualora non possiedano più i requisiti di cui all’art. 8 o siano nell’impossibilità di partecipare assiduamente alla vita dell’Accademia.
I soci corrispondenti possono intervenire alle sedute scientifiche, presentate me-morie e partecipare alle discussioni.
Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell’Accademia (libro dei soci, libro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo) facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Accademia con facoltà di farne copia ed estratti.
Titolo IV – Dell’Assemblea
Art. 12
All’Assemblea generale dei soci ordinari delle tre Classi riunite, che è sovrana in materia statutaria, spettano:
a) in convocazione ordinaria: le deliberazioni riguardanti l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la nomina dei soci, le eventuali impugnazioni di rigetto delle domande di ammissione, la nomina dei componenti il Consiglio direttivo con assegnazione delle singole cariche, la nomina degli Organi di controllo ex art. 30 d. lgs. 117/17, l’eventuale nomina del Presidente onora-rio e la nomina delle varie Commissioni, nonché l’iniziativa delle modifiche statutarie.
b) in convocazione straordinaria: le modifiche statutarie, la disciplina dei soci, le delibere sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e devoluzione del patrimonio dell’Accademia, sulle opposizioni all’esclusione del socio e quant’altro non forma oggetto di convocazione ordinaria o non sia specificata-mente attribuito alla competenza del Consiglio direttivo.
Art. 13
Le Assemblee di prima convocazione deliberano con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari e la maggioranza assoluta costituita dalla metà più uno dei votanti, fatta esclusione delle modifiche statutarie per le quali occorre la maggioranza di almeno due terzi dei votanti e della nomina alle cariche sociali per le quali occorre la maggioranza prevista dall’articolo 17.
Le Assemblee di seconda convocazione, che non possono essere indette per lo stesso giorno di quelle di prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta esclusione per le modifiche statutarie, per le quali occorre la presenza di almeno un terzo dei soci ordinari. I singoli oggetti sono approvati con le stesse maggioranze stabilite per la prima convocazione.
Ciascun socio può avere non più di tre deleghe dai soci ordinari per essere rap-presentato nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 14
Qualora si debba decidere di questioni attinenti alle singole Classi o alla composi-zione dell’Accademia, ogni Classe dispone di un solo voto. Le votazioni, in tal caso, sono effettuate in Assemblea generale per separazione di Classi e la maggioranza di ogni singola Classe, da raggiungere con le modalità previste per la votazione a Classi riunite, esprime il voto della Classe.
Art. 15
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo presso la sede o in altro luogo, annualmente al principio dell’anno accademico – che ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre – ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio.
Le adunanze straordinarie possono convocarsi d’iniziativa dell’Assemblea ordinaria per le modifiche statutarie e in corso di anno accademico a iniziativa del Consiglio direttivo o di almeno due terzi dei soci ordinari previa richiesta scritta.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche con modalità non con-testuale, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’Assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse so-speso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Art. 16
I soci sono convocati mediante invito contenente l’indicazione del giorno, dell’o-ra, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’Assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal socio nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta.
Titolo V – Delle cariche
Art. 17
Il Consiglio direttivo è composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Vicesegretario, tre Consiglieri (uno per ciascuna Classe), un Bibliotecario e un Tesoriere.
È prevista anche la nomina di un Vicebibliotecario e un Vicetesoriere; quest’ultimi partecipano al Consiglio direttivo solo quando il Bibliotecario e il Tesoriere sono assenti.
L’elezione alle cariche suddette e dei componenti delle Commissioni di classe di cui all’art. 26, si effettua ogni due anni entro il mese di giugno a scrutinio segreto e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.
Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti, preferibilmente a turno, fra le tre Classi e appartengono a Classi diverse. La loro elezione è comunicata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali affinché possa ricevere solenne riconoscimento con decreto del Capo dello Stato.
Gli eletti entrano in carica il primo novembre successivo.
Art. 18
Il Presidente regge l’Accademia e la rappresenta; presiede a tutte le adunanze; fissa le date delle varie convocazioni; firma i verbali, i diplomi e ogni altro atto o
documento; espone all’inizio dell’anno accademico la relazione generale sull’attività scientifico-morale ed economico-amministrativa dell’anno decorso.
Art. 19
Il Vicepresidente ha tutte le prerogative e i doveri del Presidente se questi è assente o nella impossibilità di esercitare la sua carica.
Art. 20
Il Segretario tiene la corrispondenza, partecipa alle nomine, controfirma i diplomi, spedisce le lettere di invito alle sedute, redige e controfirma i verbali delle medesime, tiene il protocollo generale e il registro dei mandati di pagamento e si mantiene in rapporto con il Presidente e il Tesoriere per l’attuazione dei necessari provvedimenti di natura economica.
È redattore degli Atti dell’Accademia dei quali cura la pubblicazione.
Art. 21
Il Vicesegretario fa le veci del Segretario se egli è assente o impossibilitato a intervenire.
Art. 22
Il Bibliotecario ha in custodia l’archivio e la biblioteca, cura la loro buona tenuta e conservazione, registra le memorie e i libri venuti in dono e si occupa del cambio degli Atti dell’Accademia con quelli di altri istituti e con i periodici scientifici.
Art. 23
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate, paga per mezzo di mandati le spese, tiene la contabilità e conserva la relativa documentazione.
Art. 24
Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
a) si raduna periodicamente su invito del Presidente;
b) esamina i problemi scientifici, economici e amministrativi riguardanti la vita dell’Accademia e formula proposte da sottoporre all’esame dell’Assemblea;
c) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, compilati per anno solare.
Per la validità delle deliberazioni consigliari è sufficiente la maggioranza assoluta.
A parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 25
Il Consiglio direttivo rimane in carica un biennio. I suoi componenti non sono rieleggibili immediatamente nella stessa carica, ad eccezione del Segretario e del Bibliotecario che possono essere rieletti nella stessa carica.
Alle vacanze che dovessero verificarsi durante il corso del biennio fra i componenti il Consiglio direttivo si provvede con elezioni suppletive.
Art. 26
Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale, nell’ipotesi previste dall’art. 30 d. lgs. 117/17.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civi-le. I membri devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma 2 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Ente e sul suo concreto ordinamento.
Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.
I componenti l’Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio direttivo.
La funzione di componente l’Organo di controllo è incompatibile con quella di componenti il Consiglio direttivo.
Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali
Art. 27
Ai fini della predisposizione del bilancio, l’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’organo d’amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del d. lgs. 117/2017 nei documenti di bilancio.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio direttivo deve sotto-porre all’Assemblea dei soci per l’approvazione il bilancio di esercizio. Il bilancio, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio direttivo.
Art. 28
In caso di estinzione o scioglimento dell’Accademia, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.
Art. 29
L’Accademia si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli
45 e seguenti del d. lgs. 117/17 e successive modificazioni. Iscrive inoltre tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla vigente normativa.
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ad avvenuta iscrizione dell’Accademia nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti
nella denominazione sociale, che diverrà pertanto Accademia delle Scienze di Ferrara Ets; gli estremi dell’iscrizione dovranno inoltre essere obbligatoriamente indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.