Regolamento

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA ‘LIONELLO POLETTI’ DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI FERRARA ETS

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Al fine di assicurarne l’efficace utilizzo, i servizi della Biblioteca accademica vengono erogato nei limiti consentiti dal rispetto delle regole di buon funzionamento e a garanzia dei diritti di tutta l’utenza, ispirandosi al principio della massima disponibilità e collaborazione da parte del personale bibliotecario e al principio della semplificazione delle procedure.

Art. 2. I servizi sono attivati compatibilmente con le risorse economiche e umane rese disponibili annualmente dall’Accademia delle Scienze, con l’obiettivo di assicurarne la continuità e la regolarità.

Art. 3. I servizi sono erogati secondo le modalità proposte dal Consiglio Direttivo dell’Accademia. Eventuali cambiamenti o interruzioni saranno comunicati in modo chiaro e tempestivo, garantendo il massimo impegno per la riduzione del disagio e la ripresa dei servizi.

Art. 4. Le modalità di erogazione del servizio sono improntate alla chiarezza e alla comprensibilità.

Art. 5. I rapporti tra utenza e personale bibliotecario si fondano sul reciproco rispetto e cortesia. Il personale bibliotecario è tenuto a qualificarsi con nome e cognome, sia nei rapporti personali che nelle comunicazioni telefoniche ed epistolari.

Art. 6. In base alla convenzione istitutiva del Polo Bibliotecario Unificato Ferrarese, anche la Biblioteca ‘Lionello Poletti’ dell’Accademia delle Scienze di Ferrara aderisce al catalogo del Polo che si impegna ad implementare operando nel rispetto delle regole di catalogazione nazionale, degli standard internazionali e delle direttive del Comitato di gestione del Polo.

ORDINAMENTO INTERNO DELLA BIBLIOTECA “LIONELLO POLETTI”

Art. 7 – Scopo della Biblioteca “Lionello Poletti” dell’Accademia delle Scienze di Ferrara, in considerazione delle sue caratteristiche e finalità di documentazione e di ricerca, è quello di conservare e di rendere fruibili agli studiosi volumi antichi, libri, riviste e altri periodici, documenti informatici, riguardanti autori e argomenti di specifico interesse dell’Accademia, pervenuti all’Accademia stessa, sin dalla sua fondazione, tramite acquisti, lasciti, donazioni da parte di soci, privati ed enti.

Art. 8 – La Biblioteca è affidata, sotto il controllo del Presidente, al Consigliere bibliotecario coadiuvato dal Consigliere vicebibliotecario.

Art. 9 – Il Consigliere bibliotecario ha la custodia della Biblioteca dell’Accademia.

Art. 10 – Il Consigliere bibliotecario, coadiuvato dal Consigliere vicebibliotecario, ha cura di collazionare, bollare e iscrivere nel registro di ingresso con numero progressivo ogni oggetto bibliografico che perviene alla Biblioteca, quali stampati, manoscritti, incisioni, nonché documenti digitalizzati e opere su supporti magneto-ottici. Tutte le opere costudite nella Biblioteca devono avere una collocazione rappresentata da una segnatura apposta all’interno e all’esterno di ciascun volume, o collocata con modalità ritenute convenienti.

Art. 11 – Il Consigliere bibliotecario provvederà a informare il Presidente circa qualunque sottrazione, smarrimento o danno subito dal materiale librario o informatico, da strumenti di catalogazione e informatizzazione, da suppellettili della Biblioteca di cui abbia notizia. Parimenti il Presidente trasmetterà le suddette informazioni al Consiglio Direttivo.

Art. 12 – La Biblioteca deve possedere in formato informatico un inventario generale del materiale librario o informatico posseduto in un catalogo on line che permette di effettuare ricerche su documenti di vario tipo, come ad esempio nel portale BiblioFe, o nell’Opac SBN. Suddetti documenti debbono essere compilati a cura del Consigliere bibliotecario, e coadiuvato dal Consigliere vicebibliotecario, conformemente alle norme vigenti in materia.

Art. 13 – Il Consigliere bibliotecario, coadiuvato dal Consigliere vicebibliotecario, deve provvedere alla tenuta dei seguenti registri:
a) Registro di ingresso delle opere acquistate o ricevute per donazione;
b) Registro di uscita delle opere cedute, date in dono, sottratte, deteriorate o smarrite

Art. 14 – La corrispondenza pervenuta alla Biblioteca e le minute della corrispondenza spedita, insieme a documenti relativi alla sua amministrazione e funzionamento devono essere conservati nell’Archivio dell’Accademia stessa.

Art. 15 – I documenti di ciascun biennio di gestione accademica sono custoditi dal Consigliere segretario che ogni quattro anni li consegna al Consigliere bibliotecario. Questi, in collaborazione con il Presidente, provvede alla scelta dei documenti da distruggere e di quelli da conservare in archivio, secondo le norme vigenti per gli archivi degli enti pubblici, redigendone un apposito registro. I documenti conservati dal Consigliere segretario e quelli conservati in archivio sono atti privati dell’Accademia e soltanto il Presidente può concedere a terzi il permesso di prenderne visione per motivi di ricerca storica.

Art. 16 – L’orario di apertura della Biblioteca e le modalità di consultazione del materiale bibliografico sono disciplinati dal Consiglio direttivo.

Art. 17 -L’utenza può accedere ai servizi della Biblioteca previa presentazione di un documento d’ identità che ne consenta la registrazione insieme all’indicazione del materiale cartaceo o informatico dato in visione o, nel caso sia previsto, al prestito. Per gli utenti le richieste di consultazione, prestito, prenotazione et c. possono essere trattate direttamente tramite il catalogo on line del Polo, oppure direttamente presso la segreteria dell’Accademia.

Art. 18 – La Biblioteca è luogo di ricerca e di studio e perciò l’utenza è tenuta a un comportamento che non arrechi disturbo e a osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. In particolare è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo il materiale e le attrezzature esistenti in Biblioteca;
b) fare segni o scrivere sui libri e i documenti della Biblioteca;
c) fare uso di cellulare se non è posto in modalità silenziosa;
d) depositare il materiale della sala di consultazione a scaffale aperto in luoghi diversi
dall’originaria collocazione o da quelli indicati dal personale bibliotecario;
e) consumare cibo e bevande nelle sale di lettura e consultazione;
f) introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti,
g) accedere ai depositi librari senza autorizzazione,
h) manomettere componenti hardware e software dei computer della Biblioteca.
La violazione degli obblighi sopraindicati è sanzionata col richiamo verbale e, nei casi di persistenza, con l’allontanamento dai locali della Biblioteca stessa.
Prima di accedere alla Biblioteca l’utenza deve depositare eventuali borse e zaini negli appositi spazi indicati dal personale bibliotecario.

Art. 19 –La Biblioteca ha cura di gestire il patrimonio documentario secondo gli standard cartografici nazionali e internazionali. Si impegna altresì nel governo e nella manutenzione del catalogo elettronico del Polo Bibliotecario Unificato Ferrarese, nonché nella conservazione e nello sviluppo del patrimonio documentario.

Art. 20 – La Biblioteca eroga i propri servizi compatibilmente con le risorse economiche e umane di cui attualmente dispone.
In particolare assicura le seguenti attività e servizi al pubblico:
a) accesso e consultazione in sede negli orari stabiliti dal Consiglio direttivo; l’utenza può avere in consultazione un massimo di tre documenti alla volta, ed è responsabile delle opere ricevute fino al momento della riconsegna; la consultazione di documenti antichi e di pregio dovrà avvenire in zona riservata;
b) orientamento e assistenza all’uso della Biblioteca e ai servizi erogati, nonché formazione finalizzata alla ricerca bibliografica, preferibilmente su appuntamento;
c) sono esclusi dal prestito esterno: i manoscritti; il materiale edito dal sec. XV a tutto il 1945; i disegni le incisioni, le fotografie; le opere con pregevole rilegatura e importanti illustrazioni; i manuali, le enciclopedie, i dizionari, le opere di consultazione di cui in Biblioteca esiste un unico esemplare; le riviste; le annate dei periodici; i libri non ancora registrati o in fase di rilegatura; i libri di recente acquisizione per il primo mese dalla loro acquisizione in Biblioteca; i libri non più in commercio; documenti e opere memorizzate su supporti magneto-ottici. Il prestito non può constare di più di tre libri per volta e non può superare la durata di trenta giorni. È vietato prestare a terzi i libri ricevuti dalla Biblioteca, che si riserva comunque la facoltà di esigere in qualsiasi momento la restituzione immediata del materiale prestato.
d) collegamento a internet, quale parte integrante delle risorse messe a disposizione per il soddisfacimento dei bisogni informativi e culturali dell’utente. I codici d’accesso al servizio (username e password) sono dati riservati che l’utente è tenuto a conservare sotto la propria responsabilità. È tassativamente vietato navigare utilizzando codici d’accesso di altra utenza. Gli utenti sono personalmente responsabili dell’uso dei computer e di azioni perseguibili dalla legge commesse utilizzando Internet.

Art. 21 – La Biblioteca fornisce il servizio volto a riproduzioni del materiale documentario. Il Consigliere bibliotecario o il Consigliere vicebibliotecario possono autorizzare la riproduzione fotografica o xerografica di parte di opere, secondo i limiti previsti dalle norme di legge vigenti e a spese di chi le richieda, senza alcun utile per l’Accademia stessa. È vietata la fotocopiatura di opere anteriori al 1945 e di opere la cui rilegatura, per le sue caratteristiche o per la mole stessa del volume, sia passibile di usura e di danneggiamento.

Art. 22 – L’utente che in qualsiasi modo danneggi o smarrisca il materiale avuto in visione o in prestito è tenuto o a sostituirlo o a rifonderne il valore. La medesima disposizione si applica all’utente che non restituisca il materiale avuto in prestito, malgrado il richiamo pervenutogli.

Art. 23 – Il patrimonio documentario della Biblioteca è costituito dalla totalità delle opere collocate nella Biblioteca stessa o rese disponibili in formato elettronico. Il Consigliere bibliotecario, sentito il parere del Presidente, si riserva la possibilità di scartare documenti in cattivo stato di conservazione, duplicati, fascicoli o annate isolate di periodici, e materiale irrilevante ai fini scientifici e documentari della Biblioteca.

Art. 24 – La Biblioteca ordinariamente acquisisce documenti attraverso scambi con altre Biblioteche, Università e altri enti pubblici e privati. Può altresì ricevere documenti attraverso omaggi e donazioni, che, qualora consistano in fondi documentari di ampia dimensione, richiedono il parere favorevole del Presidente e del Consiglio direttivo.

Art. 25 – Le modifiche al presente Regolamento vengono proposte dal Consigliere bibliotecario e approvate dal Consiglio direttivo.