Regolamento biblioteca “Lionello Poletti”
Scopo della biblioteca
Art. 1. Scopo della biblioteca “Lionello Poletti” dell’Accademia delle Scienze di Ferrara è quello di conservare, in considerazione delle sue caratteristiche e finalità di documentazione e di ricerca, libri, riviste ed altri periodici riguardanti autori, materie ed argomenti di specifico interesse per l’Accademia, pervenuti all’Accademia stessa, sin dalla sua fondazione, per acquisti, dono e lasciti di soci, privati ed enti.
Ordinamento interno
Art. 2. La biblioteca è affidata, sotto il controllo del Presidente, ad un socio ordinario con titolo di bibliotecario, membro del consiglio direttivo, che può essere coadiuvato da un vice bibliotecario scelto dal consiglio direttivo stesso fra i soci ordinari ed aggregati. Il consiglio direttivo può delegare particolari funzioni di promozione e di sorveglianza ad una commissione di soci ordinari.
Art. 3. Il consigliere bibliotecario ha la custodia della biblioteca e dell’archivio storico dell’Accademia.
Art. 4. Il bibliotecario, coadiuvato dal vice bibliotecario, ha cura di collazionare, bollare ed iscrivere nel registro d’ingresso con numero progressivo ogni oggetto bibliografico che entra in biblioteca, quali stampati, manoscritti, incisioni, et c., nonché documenti digitalizzati ed opere su supporti magneto-ottici. Tutte le opere della biblioteca devono avere una collocazione rappresentata da una segnatura apposta all’interno ed all’esterno di ciascun volume, o collocata secondo modalità ritenute convenienti dal consigliere bibliotecario.
Art. 5. Il bibliotecario provvederà ad informare subito il presidente circa qualunque sottrazione, smarrimento o danno che avvenga al materiale librario o informatico, a strumenti di catalogazione, a suppellettili della biblioteca di cui abbia direttamente notizia. Parimenti il presidentetrasmetterà le suddette notizie al consiglio direttivo.
Art.6. La biblioteca deve possedere:
a) un inventario dei libri;
b) un catalogo o schedario alfabetico per autori;
c) un catalogo o schedario per materia.
Suddetti documenti debbono essere compilati a cura del consigliere bibliotecario e conformemente alle norme vigenti in materia.
Art. 7. Il consigliere bibliotecario, coadiuvato dal vice bibliotecario, deve provvedere alla tenuta dei seguenti registri:
Art. 8. I libri di nuovo ingresso vengono segnalati ai soci ed a persone ed enti, particolarmente individuati o ed elencati, nel modo ritenuto più opportuno dal consiglio direttivo.
Art. 9. La corrispondenza pervenuta alla biblioteca e le minute della corrispondenza spedita dalla biblioteca, insieme ai documenti relativi all’amministrazione ed al funzionamento della biblioteca devono essere ordinatamente conservate nell’archivio della biblioteca stessa.
Art. 10. I documenti di ciascun biennio di gestione accademica sono custoditi dal consigliere segretario che ogni quattro anni li consegna al consigliere bibliotecario. Questi, in collaborazione con il presidente, provvede alla scelta dei documenti da distruggere e di quelli da conservare in archivio, secondo le norme vigenti per gli archivi degli enti pubblici, redigendone un apposito registro. I documenti conservati dal consigliere segretario e quelli conservati nell’archivio sono atti privati dell’Accademia e soltanto il presidente può concedere a terzi il permesso di prenderne visione per motivi di ricerca storica.
Uso della biblioteca
Art. 11. L’orario di apertura della biblioteca e le modalità di consultazione del materiale bibliografico sono disciplinate dal consiglio direttivo.
Art. 12. I libri ed ogni altro materiale può essere consultato solo presso la sede dell’Accademia stessa, previa registrazione dei dati relativi all’utente ed alle opere date in lettura.
Art. 13. L’Accademia non presta servizio di fotocopiatura. Il consigliere bibliotecario, o il vice bibliotecario possono autorizzare la riproduzione fotografica o xerografica di parte di opere, secondo i limiti previsti dalle norme di legge vigenti, a spese di chi le richieda e senza alcun utile per l’Accademia. E’ vietata la fotocopiatura di opere pubblicate prima del 1945, e di opere edite successivamente a tale anno la cui rilegatura, per le sue caratteristiche o per la mole del volume, sia passibile di usura o danneggiamento.
Art. 14. Sono ammessi al prestito di libri a domicilio i soci dell’Accademia e solo in via eccezionale i non soci, purché siano presentati da almeno un socio ordinario, offrano le più opportune garanzie di buona conservazione e restituzione, e sia dato parere favorevole dalla presidenza.
Art. 15. Sono esclusi dal prestito a domicilio:
a) i manoscritti;
b) le edizioni dal secolo XV a tutto il 1945;
c) le carte geografiche e gli atlanti;
d) i disegni, le incisioni, le fotografie;
e) le opere con pregevole rilegatura o importanti illustrazioni;
f) le enciclopedie, i dizionari, le opere di consultazione delle quali in biblioteca esiste un solo esemplare;
g) le riviste;
h) le annate dei periodici;
i) i libri di recente acquisizione per il primo mese dacché sono entrati in biblioteca;
j) i libri che non sono registrati, bollati, numerati; i libri in fase di rilegatura et c.;
k) tutti i libri di cui il bibliotecario non consti che si possa acquistare senza difficoltà un nuovo esemplare;
l) documenti e opere memorizzate su supporti magneto-ottici;
Art. 16. Un’opera non può essere data in prestito per un periodo superiore a 10 giorni. Non si possono dare in prestito più di due opere per volta, ne più di tre volumi, se l’opera consta di molti volumi. Eccezioni a questa regola non possono concedersi che dal presidente ed in casi speciali;
Art. 17. Chi ha libri in prestito a domicilio è obbligato a restituirli puntualmente nel termine fissato ed in qualsiasi momento, qualora la biblioteca lo richieda;
Art. 18. Chi danneggia in qualsivoglia modo o smarrisca qualche libro, è tenuto a restituirlo con uno nuovo o a rifonderne il valore. Ugualmente dovrà fare chi non riconsegna quanto avuto in prestito, nonostante l’invito pervenutogli;
Art. 19. Il consiglio direttivo, e in caso d’urgenza o di delega il presidente, fissa le regole per tutto quanto riguarda l’informatizzazione della biblioteca;
Art. 20. Nei locali della biblioteca è rigorosamente vietato fumare;
Art. 21. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento sono deliberate dal consiglio direttivo.